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Sez. 6, Sentenza n. 35654 del 28/04/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 270544 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione non autorizzata - Offensività della condotta - Grado di sviluppo della pianta - Rilevanza - Principio attivo ricavabile nell'immediatezza - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270544-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Consiglio CEE 25/10/2004 num. 757 art. 2, Decisione Consiglio CEE 25/10/2004 num. 757 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)