Sez. 5 - , Sentenza n. 15407 del 24/02/2020 Ud. (dep. 19/05/2020) Rv. 279088 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Patologia invalidante - Automatico impedimento a comparire - Esclusione – Effettività ed assolutezza dell’impedimento - Necessità – Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
L'impedimento a comparire dell'imputato, previsto dall'art. 420-ter cod. proc. pen., concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, ma esso non può derivare in via automatica dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinare un'impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile dall'imputato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto la condizione fisica dell'imputato, affetto da incontinenza fecale-urinaria, quale postumo di un intervento oncologico, non assolutamente invalidante e tale da impedirne la presenza in udienza, potendo tale patologia essere contenuta con opportuni presidi medici preventivi, nè da questi non dominabile per il limitato tempo di permanenza in aula mediante presidi meccanici o farmacologici, idonei a rendere dignitosa la sua partecipazione al processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)