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Sez. 3, Sentenza n. 10482 del 15/12/2015 Ud. (dep. 14/03/2016) Rv. 266494 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - NULLITÀ | Imputato affetto da malattia cronica - Impedimento a comparire - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266494-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - NULLITÀ

L'impedimento a comparire dell'imputato di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. - che concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di partecipare attivamente, per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa - sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia di un'imputata affetta da "cardiopatia ischemica cronica con angioplastica coronarica ed episodi di ipertensione e recente dolore toracico" motivata con il carattere cronico della malattia e la mancata attestazione dell'incapacità di deambulare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)