Sez. 5, Sentenza n. 15646 del 05/02/2014 Ud. (dep. 07/04/2014) Rv. 259841 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Impossibilità assoluta a comparire - Infermità fisica - Limiti - Condizione psicofisica incompatibile con la presenza in udienza - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo cioè dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l'imputato, in quanto la garanzia sottesa all'esercizio del diritto di difesa comporta che egli sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. (Nella specie la S.C. ha ritenuto impossibilitato a comparire un imputato, sottoposto a intervento chirurgico di "by pass" aorto-coronarico venti giorni prima della udienza, per il quale il medico curante aveva prescritto ulteriori venti giorni di riposo assoluto due giorni prima della udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)