Sez. L, Sentenza n. 1722 del 17/02/1988 (Rv. 457728 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - REVOCA OD ANNULLAMENTO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE ILLEGITTIMO SIN DALL'ORIGINE O SULLA BASE DI NUOVE LEGGI - RIPETIZIONE DELLE DIFFERENZE INDEBITAMENTE PAGATE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DEL DIRITTO AL CUMULO DI QUOTE AGGIUNTIVE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA CON L'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE RELATIVA ALLA PENSIONE A CARICO DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - REVOCA OD ANNULLAMENTO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE ILLEGITTIMO SIN DALL'ORIGINE O SULLA BASE DI NUOVE LEGGI - RIPETIZIONE DELLE DIFFERENZE INDEBITAMENTE PAGATE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DEL DIRITTO AL CUMULO DI QUOTE AGGIUNTIVE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA CON L'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE RELATIVA ALLA PENSIONE A CARICO DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI.*
La previsione dell'ultimo comma dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, relativa alla irripetibilità delle differenze indebitamente percepite dal pensionato nel caso di riduzione della pensione per rettifica ultrannuale di errori non dovuti a dolo dell'interessato, si riferisce ai soli casi di annullamento del provvedimento di assegnazione illegittimo fin dall'origine o di provvedimenti ulteriori applicativi di successive Disposizioni di legge pur essi illegittimi, e non anche ai casi di cessazione dell'efficacia di provvedimenti legittimamente emessi, conseguente al verificarsi di fatti estintivi del diritto riconosciuto dai provvedimenti stessi, rimanendo in tali casi - fra i quali rientra quello dell'Estinzione del diritto per effetto di ius superveniens - esperibile, da parte dell'istituto previdenziale, l'Azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 cod. civ.. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto applicabile il citato art. 80 in favore di un soggetto che, titolare di pensione diretta di vecchiaia e di pensione a carico dell'istituto postelegrafonici, non aveva più diritto, a decorrere dall'1 gennaio 1979 e per effetto dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978, a cumulare le quote aggiuntive relative alla prima pensione con l'indennità integrativa speciale relativa alla seconda). (V 8295/87, mass n 455889; (V 679/85, mass n 444238; (V 653/83, mass n 444222; (V 543/83, mass n 425323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)