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Sez. 3, Sentenza n. 13391 del 08/06/2007 (Rv. 597096 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni onnicomprensiva genericamente formulata - Omessa specificazione della richiesta di risarcimento del danno morale - Irrilevanza - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597096-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, anche senza una specifica domanda della parte, le attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della sua domanda di risarcimento di danni, la quale - salva espressa specificazione - deve ritenersi comprensiva di tutti i danni e, quindi, anche di quelli morali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto estranea al "thema decidendum" la liquidazione del danno morale, non avendo l'attore, colpito al volto da alcuni pallini sparati dal fucile del convenuto, prospettato nè la configurabilità di un reato e neppure la sussistenza di una condotta colposa del convenuto)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)