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Sez. L, Sentenza n. 21970 del 27/10/2010 (Rv. 615066 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Contribuzione previdenziale - Regime precedente l'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 - Accomandanti che collaborano nell'impresa - Iscrizione all'assicurazione contro le malattie - Obbligatorietà - Limiti - Qualità di familiari coadiutori - Necessità - Soggetto tenuto al pagamento dei contributi - Obbligo dell'accomandatario - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615066-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI

In tema di contribuzione previdenziale, nel regime precedente l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha esteso l'obbligo anche agli accomandanti che collaborano nell'impresa, l'iscrizione all'assicurazione contro le malattie era obbligatoria, oltre che per i soci accomandatari della società, anche per i loro familiari coadiutori, con la conseguente configurabilità degli obblighi contributivi per gli accomandanti collaboranti nell'impresa, ove fossero familiari degli accomandatari; in tal caso, l'obbligo di pagare i contributi gravava sull'accomandatario non quale soggetto solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, ma quale titolare dell'impresa commerciale, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo andava fatta direttamente nei confronti del predetto.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 1 CORTE COST., Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., Legge 25/11/1971 num. 1088, Legge 23/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 28/02/1986 num. 45 art. 3 com. 1, Legge 28/02/1986 num. 45 art. 3 com. 2, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)