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Sez. 1, Sentenza n. 5245 del 24/01/1983 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159370 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159370-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*

Si ha travisamento del fatto quando a precisi accertamenti di fatto si sostituiscono ipotesi contrarie che non trovano fondamento negli Atti processuali, con conseguente divergenza assoluta tra la ricostruzione del fatto nei suoi elementi giuridicamente rilevanti e gli elementi di prova assunti, ovvero quando sia stata omessa la considerazione di taluni dati probatori di incontestabile Rilevanza, e non già allorché il giudice del merito, interpretando nell'Esercizio del suo potere discrezionale le risultanze processuali, ritenga rispondente a verità obiettiva, l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto che gli siano state prospettate, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della sua scelta, in vizi logici o giuridici. (V mass n 156293; (V mass n 154870; (V mass n 154816; (V mass n 156478; (V mass n 155099; (V mass n 153797).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)