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Sez. U, Sentenza n. 10602 del 20/05/2005 (Rv. 584173 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente statale collocato a riposo - Liquidazione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità del Fondo di previdenza personale - Ritardo nella trasmissione della documentazione agli enti previdenziali competenti - Domanda, proposta nei confronti dell'Amministrazione, di pagamento degli interessi moratori maturati sulle somme dovute - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di pubblico impiego - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie anteriore all'operatività del nuovo criterio di riparto di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993. .
Stato
decisa il 2005-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584173-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nella disciplina anteriore all'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione dettato in materia di pubblico impiego privatizzato dall'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, la domanda proposta nei confronti dell'amministrazione statale da un dipendente collocato a riposo, diretta ad ottenere gli interessi moratori maturati sulle somme dovutegli a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità del Fondo di previdenza personale, per la colpevole inerzia dell'Amministrazione nella trasmissione della documentazione agli enti previdenziali competenti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di pubblico impiego, la quale non trova deroga nei casi in cui la violazione della regola del rapporto venga dedotta a fini di pretese risarcitorie, allorché il rapporto stesso funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si assumono disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio del dipendente. Rispetto agli obblighi di informazione dei competenti enti previdenziali circa la posizione del lavoratore, nella colpevole inerzia nell'adempimento dei quali il ricorrente identifica la condotta illecita dell'Amministrazione, infatti, il rapporto di lavoro, ancorché concluso, versa in una relazione di causalità necessaria, e non di mera occasionalità, costituendone l'imprescindibile presupposto, onde non è contestabile, alla luce di tali criteri, la natura contrattuale dell'invocata responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)