Sez. U, Sentenza n. 11171 del 27/10/1995 (Rv. 494399 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE | Ferrovieri cessati dal servizio prima del 14 giugno 1985 - Controversia promossa dai predetti per ottenere gli interessi di mora ed il maggior danno sulle somme loro dovute a titolo di indennità di buonuscita - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE
Qualora si controverta sull'inadempimento della pubblica amministrazione, relativamente ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o regolamenti, la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice cui spetta la cognizione sul rapporto, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la circostanza che, sul presupposto dell'inadempimento, sia stata proposta domanda di esatto adempimento, oppure si pretenda il risarcimento e quest'ultimo non sia limitato alla rivalutazione. Pertanto, siccome la controversia relativa all'indennità di buonuscita, proposta contro l'O.P.A.F.S. (Opera di Previdenza ed Assistenza per i Ferrovieri dello Stato) dai ferrovieri cessati dal servizio prima del 14 giugno 1985 (ossia della data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, che ha trasformato da pubblico a privato il rapporto di lavoro dei ferrovieri) appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 6 della legge n. 75 del 1980, alla giurisdizione dello stesso giudice devono essere attribuite le domande dei predetti dirette ad ottenere gli interessi di mora ed il maggior danno, ex art. 1224 cod. civ., sulla somma loro dovuta a titolo di indennità di buonuscita ed erogata in ritardo
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)