Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 22/06/1971 (Rv. 352578 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - TRASFERIMENTO DI DIRITTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONCESSIONE RECIPROCA - ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - TRASFERIMENTO DI DIRITTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONCESSIONE RECIPROCA - ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*
Non si ha acquisto di area edificabile, contemplato dall'art 14 della legge 2 luglio 1949 n 409, e non spetta quindi l'agevolazione tributaria prevista da tale norma quando il diritto di superficie sia reciprocamente concesso fra condomini che abbiano acquistato in comune l'area da un terzo, con lo stesso, o con separato atto, ossia mediante un trasferimento che gia fruisce della agevolazione fiscale. La Costituzione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritto solo quando avvenga su cosa completamente altrui dalla quale viene distaccata una componente del diritto reale di proprieta, che si attribuisce ad altri, e non anche quando, la concessione dei diritti ad aedificandum sia fatta reciprocamente in seno ad un gruppo di condomini, operandosi la mera trasformazione di un determinato e quantificato diritto di superficie, che prima si estendeva in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa, ed era limitato solo dal concorso delle altrui quote ideali. (V 1875'70, mass n 347831' 639'70, mass n 345812' 255'70, mass n 345(096' 2297'68, mass n 334591' 334592' 334593).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)