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Sez. 3, Sentenza n. 6639 del 04/12/1982 (Rv. 424266 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI - NOTIFICAZIONE ESEGUITA AD ISTANZA DI UNA SOLTANTO DELLE PARTI - DECORRENZA DEL TERMINE CONTRO TUTTE LE ALTRE PARTI - ESTENSIONE - CAUSE SCINDIBILI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1982-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424266-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI - NOTIFICAZIONE ESEGUITA AD ISTANZA DI UNA SOLTANTO DELLE PARTI - DECORRENZA DEL TERMINE CONTRO TUTTE LE ALTRE PARTI - ESTENSIONE - CAUSE SCINDIBILI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Il principio secondo il quale, stante l'unitarietà del termine per impugnare, la notifica di una sentenza, ancorché eseguita ad istanza di una soltanto delle parti, vale a far decorrere - nei confronti di questa e della parte alla quale viene fatta - il termine per la proposizione del gravame contro tutte le altre parti, trova applicazione allorché si tratti di causa unica con più parti, cioè di una decisione che incida su di un unico rapporto giuridico sostanziale o processuale e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di cause scindibili, che avrebbero potuto essere trattate separatamente. In questo ultimo caso il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti per le quali non vi è stata notificazione, si applica la norma della impugnabilità entro l'anno del deposito. (Conf 4846/81, mass n 415557; (Conf 1096/80, mass n 404470).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)