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Sez. 2, Sentenza n. 6494 del 06/11/1986 (Rv. 448661 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI - PLURALITÀ DI CAUSE RIUNITE PER MOTIVI CONTINGENTI - NOTIFICA DELLA SENTENZA AD ISTANZA DI UNA SOLA DELLE PARTI - INIZIO DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE CONTRO LE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448661-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI - PLURALITÀ DI CAUSE RIUNITE PER MOTIVI CONTINGENTI - NOTIFICA DELLA SENTENZA AD ISTANZA DI UNA SOLA DELLE PARTI - INIZIO DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE CONTRO LE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, il principio secondo il quale, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione contro tutte le altre parti è applicabile quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, ma non anche quando si versi nella distinta ipotesi di più cause che si sarebbero potute trattare separatamente e solo per motivi contingenti siano state riunite in un unico processo. In quest'ultima ipotesi, stante l'autonomia dell'interesse sostanziale di ogni singola parte all'impugnazione, il termine per proporre quest'ultima non può più essere unitario ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza. (Conf 3849/85, mass n 441425; (Conf 4625/84, mass n 436544; (Conf 6185/83, mass n 430970; (Conf 6638/82, mass n 424266).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)