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Sez. 3, Sentenza n. 41056 del 21/11/2025 Cc. (dep. 22/12/2025) Rv. 289045-01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Richiesta di revoca della confisca avanzata dall'ente proprietario del bene rimasto estraneo al giudizio di cognizione - Doveri del giudice dell'esecuzione - Indicazione - Autonoma valutazione - Modalità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289045-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca della confisca avanzata dall'ente proprietario del bene rimasto estraneo al giudizio di cognizione, conclusosi con il proscioglimento del suo legale rappresentante per l'intervenuta prescrizione del reato, ha il potere-dovere di accertare, preliminarmente, con i poteri istruttori riconosciutigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e nel contraddittorio tra le parti, cui deve assicurarsi il diritto alla prova, la sussistenza del reato stesso e, successivamente, l'estraneità e la buona fede dell'istante, nonché i requisiti di proporzionalità dell'ablazione, non essendo opponibile al terzo quanto accertato nel processo definito nei confronti di soggetti diversi.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, DPR 06/06/2000 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2000 num. 380 art. 44, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)