Sez. L, Sentenza n. 2053 del 03/04/1982 (Rv. 419914 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE - LAVORO STRAORDINARIO - RILEVANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE - LAVORO STRAORDINARIO - RILEVANZA.*
Ai fini della Determinazione della retribuzione pensionabile spettante agli addetti ai pubblici servizi di trasporto non può tenersi conto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 5 legge n. 889 del 1971, del compenso per lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi, non rilevando la mera costanza, continuatività e rispettività della prestazione di lavoro straordinario secondo turni prestabiliti, ma solo la eventuale diversa disciplina del normale orario di lavoro contenuta in contratto collettivo aziendale. (V 6254/81, mass n 417060).*
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)