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Sez. U, Sentenza n. 3066 del 26/05/1979 (Rv. 399421 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIA TRA LA SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) ED UN SUO DIPENDENTE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - DOMANDA DEL DIPENDENTE DI UN'AGENZIA SIAE, LICENZIATO PER SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA, PER L'ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIRETTO CON LA SIAE E LA DECLARATORIA DI NULLITA DEL LICENZIAMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399421-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIA TRA LA SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) ED UN SUO DIPENDENTE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - DOMANDA DEL DIPENDENTE DI UN'AGENZIA SIAE, LICENZIATO PER SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA, PER L'ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIRETTO CON LA SIAE E LA DECLARATORIA DI NULLITA DEL LICENZIAMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI.*

La giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia inerente ad un rapporto di lavoro con ente pubblico economico, quale la SIAE (societa italiana degli autori ed editori), trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, solo quando la domanda del dipendente sia rivolta a contestare la conformita a legge di Atti amministrativi discrezionali emessi da detto ente nell'Esercizio dei suoi poteri generali di auto- organizzazione. Pertanto, con riguardo alla domanda di un dipendente di Agenzia della SIAE, il quale, licenziato a seguito di soppressione dell'Agenzia medesima, chieda l'accertamento di un rapporto di lavoro direttamente con la SIAE e l'affermazione di nullita od inefficacia del licenziamento, quella deroga va negata se le indicate pretese non pongano in contestazione la legittimita della ristrutturazione periferica adottata dall'ente pubblico, ma solo l'idoneita di questa a giustificare il licenziamento, e, quindi, esclusivamente la legittimita di un atto incidente sul singolo rapporto di lavoro. (V 1381/78, mass n 390757; (V 1491/76, mass n 380228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)