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Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 31/03/1969 (Rv. 339557 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONVENZIONALE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO 'AD NUTUM' DEL DATORE DI LAVORO - RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA - CESSAZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1969-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339557-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONVENZIONALE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO 'AD NUTUM' DEL DATORE DI LAVORO - RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA - CESSAZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO.*

La clausola, inserita nella disciplina pattizia o regolamentare, destinata a governare il rapporto di lavoro o d'impiego, con la quale viene garantita al dipendente la conservazione del posto per una durata minima, determinata attraverso la fissazione di un minimo di eta, prima del quale il lavoratore non puo essere licenziato e collocato a riposo, salvo casi particolari ed anormali, si traduce, pur sotto l'influenza della legge 18 aprile 1962, n.230, in una clausola di relativa stabilita a favore del prestatore d'opera. Tale stabilita non altera, pero, alle sue origini la natura del contratto, il quale nasce e si sviluppa come contratto a tempo indeterminato, per il fatto che il dipendente conserva pur sempre integra ed impregiudicata la facolta di recedere in ogni tempo, mentre il vincolo di durata del rapporto astringe solo il datore di lavoro, attraverso la compressione temporale del diritto di recesso ad nutum proprio di quel tipo di contratto, nel senso cioe che tale diritto non puo essere esercitato per tutta la durata minima del rapporto da lui contrattualmente garantita al dipendente. Ma, la sussunzione del contratto munito di tale clausola nello schema del contratto senza termine e destinata ad operare giuridicamente soltanto per quell'aspetto che riflette la recedibilita, in ogni momento, da parte del prestatore d'opera, mentre, per ogni altro riflesso e massimamente quando viene a compimento il limite di eta, in funzione estintiva del contratto, secondo la previsione dei soggetti del rapporto e la presunzione di sopraggiunta inabilita al lavoro, il rapporto medesimo (anche se la sua genesi e quella del contratto a tempo indeterminato) puo identificarsi, agli effetti risolutori al limite di durata, in piena compatibilita con la citata legge n.230 del 1962, con il contratto a termine, nel senso che la cessazione di esso puo anche coincidere 'ipso jurè ed automaticamente col raggiungimento del prefissato limite di eta, a meno di un diverso comportamento delle parti. (V.1397-68 massima 333026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Cod. Civ. art. 2097

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)