Sez. 6, Sentenza n. 41768 del 22/06/2017 Ud. (dep. 13/09/2017) Rv. 271279 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Consultazione di scritti in aiuto alla memoria - Appunti redatti da appartenente alla polizia giudiziaria - Atti non confluiti nel fascicolo del pubblico ministero - Utilizzabilità - Condizioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare in aiuto della memoria propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purchè gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)