Sez. 1, Sentenza n. 21034 del 14/04/2005 Ud. (dep. 06/06/2005) Rv. 231200 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - ricognizioni - IN GENERE | Riconoscimento di uno scritto privo di firma, operato in dibattimento dal soggetto esaminato nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen. - Natura di ricognizione - Esclusione - Utilizzabilità - Sussistenza.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - ricognizioni - IN GENERE
Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen., che ha esibito l'atto, trova il suo paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternità di un documento mancante della sottoscrizione. Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall'art. 216 cod. proc. pen.ed é inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)