Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 21/03/1979 (Rv. 397978 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE - MODALITA - IN GENERE - MANCANZA DI SPECIFICAZIONE O IMPRECISA FORMULAZIONE DELL'ESTENSIONE E DEL MODO DI ESERCIZIO NEL TITOLO - NULLITA DELLA COSTITUZIONE DELLA SERVITU - ESCLUSIONE - ESTENSIONE E MODALITA DI ESERCIZIO - CRITERI LEGALI - CONTENUTO - APPLICABILITA.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE - MODALITA - IN GENERE - MANCANZA DI SPECIFICAZIONE O IMPRECISA FORMULAZIONE DELL'ESTENSIONE E DEL MODO DI ESERCIZIO NEL TITOLO - NULLITA DELLA COSTITUZIONE DELLA SERVITU - ESCLUSIONE - ESTENSIONE E MODALITA DI ESERCIZIO - CRITERI LEGALI - CONTENUTO - APPLICABILITA.*
Ai sensi del combinato disposto degli artt 1063, 1064 e 1065 cod civ, qualora il titolo manchi della specificazione, od indichi con imprecisa formulazione l'estensione ed il modo di Esercizio di una servitu, non si verifica nullita della Costituzione della servitu medesima, ma divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso, e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, in relazione al determinato tipo di servitu pattuito (nella specie, di passaggio), con il minor aggravio del fondo servente. (V 2705/75, mass n 376692).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)