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Sez. 6, Sentenza n. 4117 del 10/01/2018 Cc. (dep. 29/01/2018) Rv. 272184 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia in carcere per codizioni di salute gravi - Valutazione anche in relazione alla compatibilità con l'ambiente carcerario in concreto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272184-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un "prius" rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa rimessa all'autorità amministrativa. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza che aveva disatteso la richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale applicata al ricorrente, risultato affetto da una patologia genetica artero-venosa, in considerazione sia della possibilità di adeguato monitoraggio clinico delle sue condizioni all'interno della struttura carceraria ove era recluso che della possibilità di un pronto ricovero presso un nosocomio pubblico in caso di complicanze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)