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Sez. L, Sentenza n. 8924 del 11/05/2004 (Rv. 572782 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Debiti e crediti derivanti da un unico rapporto o da un rapporto complesso - Compensazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572782-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Poiché l'art. 1246 cod. civ. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascono i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale. Una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia, perché se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull'efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 cod. civ. che, riguardando l'istituto della compensazione in sè, è norma di carattere generale e come tale applicabile anche alla compensazione contemplata dall'art. 56 della legge fall.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse in astratto applicabile l'art. 56 della legge fallimentare perché, pur vertendosi in ipotesi di unico rapporto giuridico - intercorrente tra una compagnia di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa ed uno dei suoi agenti - le contrapposte ragioni di credito, aventi ad oggetto le une l'indennità e gli altri emolumenti di fine rapporto dovuti all'agente, e le altre le somme incassate dall'agente a titolo di premi corrisposti dagli assicurati, erano autonome, e che tuttavia non potesse operare la compensazione in virtù del disposto dell'art. 1246, n.4 cod. civ., applicabile anche alla compensazione ex art. 56 legge fall., essendosi in presenza di una rinunzia fatta preventivamente dal debitore) .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1246 n. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)