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Sez. 5, Sentenza n. 27263 del 20/12/2006 (Rv. 594561 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Fallimento del contribuente - Mancata notifica dell'avviso di accertamento al curatore - Deducibilità da parte del fallito destinatario della notifica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594561-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Il fallito che abbia impugnato personalmente l'avviso di accertamento tributario a lui direttamente notificato non è legittimato a far valere l'invalidità dell'atto derivante dalla mancata notifica al curatore del fallimento: la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento non è infatti assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è concesso di eccepirla; il fallito, d'altronde, conservando la titolarità dei rapporti tributari sorti in epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, ha in linea di principio la facoltà di avvalersi personalmente della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti impositivi emessi in riferimento a detti rapporti, onde evitare di trovarsi esposto agli eventuali riflessi negativi della definitività di tali atti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)