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Sez. L, Sentenza n. 12041 del 09/08/2003 (Rv. 565869 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Momento del perfezionamento per il notificante - Individuazione - Sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002 - Dal momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario - Illegittimità costituzionale - Dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Stato
decisa il 2003-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565869-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In relazione alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli art.149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n.890 del 1982, la notificazione si perfeziona, per il notificante, non più dal momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario ma da quello, precedente, della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)