Sez. 1, Ordinanza n. 9181 del 20/04/2006 (Rv. 589407 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Criterio della prevenzione - Momento rilevante - Data di perfezionamento della notifica della citazione - Sussistenza - Data di richiesta della notificazione - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Ai fini dell'applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario, momento, quest'ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell'esclusione di eventuali decadenze per il notificante. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto radicata la competenza del giudice adìto con ricorso per decreto ingiuntivo depositato nella stessa data del perfezionamento della notifica - richiesta in data anteriore - di atto di citazione per giudizio ordinario davanti ad altro giudice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)