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Sez. L, Sentenza n. 6689 del 15/05/2001 (Rv. 546678 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Mancato compimento dell'opera o del servizio determinanti l'apposizione del termine - Causa giustificativa per la prorogabilità del termine - Configurabilità - Esclusione - Art. 2 della legge n. 230 del 1962 - Elementi richiesti per la suddetta prorogabilità - Consenso del lavoratore e sussistenza di esigenze contingenti e imprevedibili - Necessità.
Stato
decisa il 2001-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546678-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Il mancato compimento dell'opera o del servizio per la cui esecuzione viene legittimamente stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lett. c), della legge n. 230 del 1962, il contratto di lavoro a tempo determinato non consente, sia pure in presenza del consenso del lavoratore (che è un requisito necessario, ma non sufficiente), la proroga del termine stesso, la quale, in base all'art. 2, comma primo, della legge stessa, è eccezionalmente ammissibile (nei limiti ivi stabiliti) solo per esigenze contingenti e imprevedibili, cioè circostanze diverse da quelle che legittimano l'originaria apposizione del termine.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)