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Sez. L, Sentenza n. 8015 del 21/05/2003 (Rv. 563405 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Apponibilità del termine al contratto di lavoro - Ipotesi specifiche previste dalla contrattazione collettiva - Rapporto di continuità con la disciplina prevista dalla legge n. 230 del 1962 - Sussistenza - Nozione di prevedibilità delle esigenze ulteriori - Criteri di riferimento.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563405-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, gli interventi legislativi successivi alla legge n. 230 del 1962 si sono collocati in linea di continuità con l'impianto normativo preesistente, che si configura come una sorta di legge "quadro" applicabile a tutti i contratti di lavoro subordinato a termine, con la sola eccezione costituita dalle deroghe espresse dettate da singole, successive disposizioni di legge; ne consegue che, anche in riferimento alle assunzioni a termine disposte - ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - in ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, il concetto di prevedibilità delle esigenze ulteriori, che preclude la possibilità di prorogare il contratto oltre la scadenza pattuita, è contenuto nell'articolo 2, comma primo, della legge n. 230 del 1962, in base al quale il termine del contratto a tempo determinato può essere, col consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, purché la proroga sia resa necessaria da esigenze imprevedibili e contingenti, ovvero da un evento insuscettibile di essere tenuto in considerazione al momento della conclusione del contratto, alla stregua di una programmazione dell'attività di impresa, fondata su criteri di probabilità statistica, contingente, e di natura " ontologicamente" diversa da quello che ebbe ad originare l'originaria apposizione del termine.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)