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Sez. L, Sentenza n. 12166 del 12/11/1992 (Rv. 479482 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Proroga del contratto - Condizioni - Diversità rispetto a quelle giustificative dell'opposizione del termine - Caratteri - Imprevedibilità - Estremi.
Stato
decisa il 1992-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479482-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, le circostanze idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato (la prova della quale grava, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, sul datore di lavoro) devono essere ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria apposizione del termine e devono rivestire i caratteri della contingenza e dell'imprevedibilità, tenendo presente, con riguardo a quest'ultima (la quale va accertata alla stregua del criterio della diligenza media osservabile dall'imprenditore), che deve ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa - anche in via di mera probabilità - rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l'"id quod plerunque accidit".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)