Sez. L, Sentenza n. 4569 del 01/08/1984 (Rv. 436474 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO CON ENTE PUBBLICO ECONOMICO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO CON ENTE PUBBLICO ECONOMICO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Il rapporto di impiego privato con l'ente pubblico, anche economico, non può ritenersi presidiato dalla stabilità in ragione della sola qualità del datore di lavoro e pertanto anche in relazione ad esso non può negarsi vigore al principio della non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, ove non si accerti, caso per caso, la sussistenza di detto requisito, ravvisabile in presenza di una disciplina che subordini, sul piano sostanziale, la legittimità e l'efficacia della risoluzione del rapporto al ricorso di circostanze oggettive e predeterminate ed affidi, sul piano processuale, al giudice il Sindacato su tali circostanze nonché la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo, ciò che di norma coincide con l'ambito di operatività della legge n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970. (Conf 5445/83, mass n 430367; (Conf 914/82, mass n 418770; (Conf 1749/81, mass n 412427).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)