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Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016 (Rv. 638957 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638957-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO

Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, su appello dell'INPS, incentrato sulla mancanza di prova del fatto dannoso, aveva rigettato la domanda di una lavoratrice, di risarcimento del danno esistenziale a causa della ritardata corresponsione del trattamento economico di maternità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)