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Sez. 1, Sentenza n. 5050 del 10/06/1987 (Rv. 453653 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ - DECISIONE - IMPUGNAZIONE DEL LODO - NECESSITÀ DI RITENERE IMPLICITA LA DOMANDA DI NULLITÀ DELL'INTERO LODO - FORMULA USATA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI RIFORMA PARZIALE O DI PRONUNCIA DI NULLITÀ PARZIALE DEL LODO - RIESAME NEL MERITO DELL'INTERA CONTROVERSIA - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - SUCCESSIVO GIUDIZIO RESCISSORIO - CONFORMITÀ DELLA SENTENZA ALLA PARTE DEL LODO NON INVESTITA DA CENSURE.*
Stato
decisa il 1987-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453653-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ - DECISIONE - IMPUGNAZIONE DEL LODO - NECESSITÀ DI RITENERE IMPLICITA LA DOMANDA DI NULLITÀ DELL'INTERO LODO - FORMULA USATA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI RIFORMA PARZIALE O DI PRONUNCIA DI NULLITÀ PARZIALE DEL LODO - RIESAME NEL MERITO DELL'INTERA CONTROVERSIA - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - SUCCESSIVO GIUDIZIO RESCISSORIO - CONFORMITÀ DELLA SENTENZA ALLA PARTE DEL LODO NON INVESTITA DA CENSURE.*

Poiché la domanda giudiziale comprende non soltanto quello che viene espressamente enunciato nel petitum, ma ogni altro provvedimento che ne sia la logica ed imprescindibile premessa, qualunque sia la formula usata da chi propone l'impugnazione di un lodo arbitrale nella domanda deve intendersi implicita quella di nullità dell'intero lodo. Pertanto, ancorché sia stata chiesta la riforma parziale (e così la pronuncia di nullità parziale del lodo), il giudice deve riesaminare nel merito l'intera controversia senza essere limitato dalla richiesta di riesame parziale, con questa dovendo intendersi domandato soltanto che nel successivo giudizio rescissorio, la sentenza, limitatamente a quella parte del lodo non investita da censure, resti conforme alla decisione arbitrale. (V 3144/84, mass n 435193; (V 1960/72, mass n 359064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)