Sez. 3, Sentenza n. 33152 del 07/06/2024 Ud. (dep. 27/08/2024) Rv. 286841-01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Provvedimento di rigetto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa emesso nel corso degli atti preliminari o del dibattimento - Impugnabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')
L'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo.
Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6), Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 ter, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)