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Sez. 1, Sentenza n. 19339 del 04/04/2025 Ud. (dep. 23/05/2025) Rv. 288068-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Natura processuale - Esclusione - Impugnabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288068-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')

L'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa non ha natura processuale, e può essere impugnata, ai sensi dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo.

Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)