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Sez. 5, Sentenza n. 131 del 26/11/2024 Ud. (dep. 03/01/2025) Rv. 287434-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Provvedimento di rigetto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa - Ricorso per cassazione - Possibilità - Sussistenza - Limiti - Esclusione
Stato
decisa il 2024-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287434-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')

In tema di impugnazioni, è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio.

Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 54, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)