Sez. L, Sentenza n. 374 del 30/01/1975 (Rv. 373619 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AL LICENZIAMENTO CONTESTUALE DI PIU LAVORATORI DETERMINATO DA GIUSTIFICATO MOTIVO - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI LAVORATORI ALBERGHIERI NELLA BASSA STAGIONE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AL LICENZIAMENTO CONTESTUALE DI PIU LAVORATORI DETERMINATO DA GIUSTIFICATO MOTIVO - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI LAVORATORI ALBERGHIERI NELLA BASSA STAGIONE).*
La nozione di licenziamento collettivo al quale, ai sensi dell'art 11 della legge 15 luglio 1966 n 604 non e applicabile la disciplina dettata da questa stessa legge deve essere desunta dall' accordo interconfederale 20 dicembre 1950 per il settore industriale. Pertanto, affinche un licenziamento possa essere qualificato come collettivo, ai fini della suddetta legge, non basta che esso concerna una pluralita di dipendenti, ma e, altresi, necessario che sia stato imposto dalla trasformazione o dal ridimensionamento dell'impresa, deliberati dal datore di lavoro, con scelta, di per se, insindacabile. Ove, invece, una pluralita di prestatori d'opera siano stati licenziati per ragioni inerenti all'attivita produttiva o all'organizzazione del lavoro che, tuttavia, non abbiano implicato la necessita di ridurre o trasformare l'impresa, non sussiste l'ipotesi del licenziamento collettivo prevista dall'art 11 della legge 15 luglio 1966 n 604, ed il recesso del datore di lavoro deve essere valutato alla stregua dell'art 3 di questa stessa legge, disciplinante il licenziamento individuale per giustificato motivo. (nella specie, i giudici del merito, su presupposto dell'inapplicabilita dell' accordo interconfederale 20 dicembre 1950 al settore alberghiero, avevano qualificato come licenziamento collettivo, ai fini dell'art 11 della citata legge n 604 del 1966, il licenziamento intimato ad una pluralita di dipendenti di un albergo a causa della contrazione della clientela dovuta al sopravvenire della cosidetta bassa stagione e senza che tale circostanza avesse comportato una riduzione dell'impresa. La SC ha cassato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). (V 895/74, mass n 368807).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)