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Sez. 6, Sentenza n. 30068 del 02/07/2012 Ud. (dep. 23/07/2012) Rv. 253271 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Elemento oggettivo - Carattere non convenzionale e sperimentale delle pratiche terapeutiche - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253271-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio della professione medico-chirurgica non assume alcun rilievo il carattere non convenzionale e sperimentale del tipo di trattamento terapeutico praticato, se questo presenti caratteristiche di invasività e incidenza sull'organismo del paziente i cui effetti possono essere valutati solo da professionisti muniti di apposita abilitazione. (Fattispecie relativa ad attività di chiroterapia e ad interventi praticati con terapia laser-percutanea).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)