Sez. 6, Sentenza n. 30590 del 10/04/2003 Cc. (dep. 21/07/2003) Rv. 225685 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività chiropratica - Professione di chiropratico - Operazioni riservate alla professione medica - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
È configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., nel caso di attività chiropratica che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l'individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati (nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non sussistente il reato di esercizio abusivo della professione medica contestato a due esercenti la chiropratica, che avevano visitato pazienti, predisposto anamnesi, formulato diagnosi mediche, suggerito esami clinici e radiologici, prescritto cure mediche e trattamenti terapeutici, operato direttamente sui pazienti con manipolazioni, senza la preventiva prescrizione del medico). (V. Corte cost., ord. n.149/1988).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)