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Sez. 6, Sentenza n. 22528 del 27/03/2003 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 226199 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Agopuntura - Esercizio da parte di persona sprovvista di abilitazione all'esercizio della professione medica - Sussistenza del reato - Modifiche apportate dalla L.R. Piemonte n. 25 del 2002 - Indicazione.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226199-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Per l'esercizio dell'agopuntura è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione medica: colui che la pratichi, essendone sprovvisto, commette il reato di cui all'art. 348 cod. pen. Infatti, l'agopuntura è una pratica terapeutica 'non convenzionalè che richiede la specifica conoscenza della scienza medica, in quanto la stessa viene ad esplicarsi mediante atti propri della professione medica, oltre che per l'attività di diagnosi e di scelta terapeutica della malattia da curare, anche per i suoi intrinseci metodi applicativi che possono definirsi clinici (nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 25, recante la 'Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionalì, non ha legittimato gli operatori non medici in possesso di un'apposita abilitazione, diversa da quella prescritta per l'esercizio della professione medica, alla pratica dell'agopuntura, laddove la stessa non si limiti alla mera esecuzione dei rimedi terapeutici, ma comporti diagnosi e scelte terapeutiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 24/10/2002 num. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)