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Sez. 1, Sentenza n. 10788 del 29/09/1999 (Rv. 530344 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Cessione di credito - Fallimento del cedente - Opponibilità - Condizioni - Notificazione - A mezzo ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530344-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

Ai fini della opponibilità al fallimento del cedente, delle cessioni di credito, che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 2914 n. 2 cod. civ., non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice "species" (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio "genus" costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario; conseguentemente, tanto ai fini di cui all'art. 1264, quanto a quelli di cui agli artt. 1265 e 2914, n. 2 cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (nella specie la cessione era stata notificata con messaggio telegrafico documentato a mezzo di apparato telescrivente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)