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Sez. 1, Sentenza n. 10668 del 27/09/1999 (Rv. 530284 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Cessione di credito - Fallimento del cedente - Opponibilità - Condizioni - Notificazione della cessione - A mezzo ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530284-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914 n. 2 cod. Civ. - secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; ai fini di tale opponibilità non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice "species" (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio "genus" costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario; conseguentemente, tanto ai fini di cui all'art. 1264, quanto a quelli di cui agli artt. 1265 e 2914, n. 2 cod. Civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (nella specie si è ritenuto che la cessione fosse stata oggetto di accettazione inequivocabilmente manifestata dal debitore ceduto con l'atto di citazione, contenente la domanda di accertamento di quali istituti di credito cessionari fossero legittimati a ricevere il pagamento con efficacia liberatoria, notificato al cedente e ai cessionari in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Civ. art. 2914 n. 2, Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)