Sez. 2, Sentenza n. 18100 del 25/11/2002 Ud. (dep. 16/04/2003) Rv. 224678 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante speciale d cui all'art. 73 comma settimo D.P.R. 309/90 - Attenuante per la dissociazione di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 - Rapporto di specialità della prima in relazione ai reati di cui all'art. 73 stessa legge - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Qualora il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 sia commesso anche avvalendosi della forza intimidatrice dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, la collaborazione prestata per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori individua una attenuante che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista per la dissociazione sia perché specifica in relazione ai reati in materia d stupefacenti sia perché più favorevole prevedendo una riduzione della pena dalla metà ai due terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)