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Sez. 2, Sentenza n. 1558 del 10/07/1979 Ud. (dep. 05/02/1980) Rv. 144219 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA DELLA ATTENUANTE AL DELITTO TENTATO.*
Stato
decisa il 1979-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144219-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA DELLA ATTENUANTE AL DELITTO TENTATO.*

L'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen e applicabile al delitto tentato, quando le modalita del fatto criminoso siano tali da fornire la certezza che in caso di realizzazione dell'evento ne derivi un danno patrimoniale di speciale tenuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)