Sez. L, Sentenza n. 5800 del 05/10/1983 (Rv. 430664 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - CONCESSIONE ALL'APPELLATO DI UN TERMINE INFERIORE A VENTICINQUE GIORNI - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - CONCESSIONE ALL'APPELLATO DI UN TERMINE INFERIORE A VENTICINQUE GIORNI - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Nel nuovo rito del lavoro, la nullità derivante dalla concessione all'appellato di un termine inferiore a venticinque giorni, che deve intercorrere tra la data di notificazione del ricorso-decreto e quella dell'udienza di discussione (art. 435, comma terzo, cod. proc. civ.), è sanata ove l'appellato, nel costituirsi nel termine inferiore assegnatogli, non avanzi alcuna richiesta di rinvio dell'udienza di discussione o di rimessione in termini. (V 3396/82, mass n 421374; (V 180/82, mass n 417869; (V 3566/81, mass n 414177; (V 2578/80, mass n 406315).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)