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Sez. 3, Sentenza n. 3396 del 03/06/1982 (Rv. 421374 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - TERMINE A COMPARIRE - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1982-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421374-01

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - TERMINE A COMPARIRE - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA.*

Nel procedimento d'appello in materia locatizia, disciplinato a norma dall'art. 51 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), l'assegnazione all'appellato di un termine a comparire inferiore a quello di venticinque giorni previsto dal terzo comma dell'art. 435 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 51 citato) costituisce vizio afferente l'instaurazione del contraddittorio, e non anche la proposizione del gravame, che trova sanatoria, oltre che nella rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., nella Costituzione dell'appellato senza che questi possa costituirsi all'unico scopo di far valere la nullità dell'impugnazione, potendo solamente chiedere quel rinvio che gli assicuri la disponibilità del periodo determinato come necessario alla preparazione della linea defensionale (cioè, venticinque giorni). In Mancanza di tale richiesta, la sua Costituzione, specie se venga svolta, sia pure in subordine, attività difensiva, è da ritenere avvenuta a tutti gli effetti, ed il giudice non è tenuto a disporre d'ufficio il rinvio, fissando una nuova udienza. (V 180/82, mass n 417869; (V 763/81, mass n 411241; (V 3333/80, mass n 407128; (V 4910/79, mass n 401554).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)