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Sez. L, Sentenza n. 3104 del 28/05/1979 (Rv. 399462 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - RIFIUTO ILLEGITTIMO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEL REGIME ANTERIORE ALLA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ED ALLO STATUTO DEI LAVORATORI - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399462-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - RIFIUTO ILLEGITTIMO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEL REGIME ANTERIORE ALLA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ED ALLO STATUTO DEI LAVORATORI - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - ESTENSIONE.*

Nel regime normativo anteriore alle leggi 15 luglio 1966 n 604 e 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), qualora, in costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore non abbia potuto prestare la propria attivita lavorativa per fatto attribuibile al datore di lavoro, che senza intimarne il licenziamento ne ha illegittimamente rifiutato la prestazione, il dipendente ha diritto al risarcimento del danno che deve comprendere ogni conseguenza pregiudizievole subita, riconducibile all'inadempimento del datore di lavoro, per cui deve tenersi conto della retribuzione che avrebbe dovuto percepire - decurtata del compenso eventualmente ricevuto da terzi presso i quali ha prestato la sua attivita nell'anzidetto periodo - nonche dell'eventuale mancato godimento delle prestazioni delle assicurazioni sociali e della mancata qualificazione professionale che il protrarsi del tempo di uno stato di disoccupazione possa avere determinato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)