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Sez. 6, Sentenza n. 24743 del 09/06/2006 Ud. (dep. 18/07/2006) Rv. 234908 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Nomina di difensore di fiducia - Rifiuto del difensore di ricevere l'atto - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234908-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa introdotta all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. dalla legge n. 60 del 2005 prevede che la notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, sia equiparabile alla notifica eseguita personalmente, a meno che il difensore non dichiari immediatamente di rifiutare la notifica. (Nella specie la Corte ha altresì precisato che l'immediato rifiuto non ammette dilazioni, ma non deve essere preventivo, essendo logico e ragionevole ritenere che il difensore possa attendere la prima notificazione per dichiarare di non accettarla).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)