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Sez. 6, Sentenza n. 21341 del 02/04/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 236874 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Nomina del difensore di fiducia - Notifica successiva alla prima - Conseguenze - Dichiarazione del difensore di non accettazione - Modalità.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236874-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita la notificazione presso il difensore di fiducia che aveva formalizzato la dichiarazione di non accettazione solo dopo aver ricevuto la prima notifica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)