Sez. 3, Sentenza n. 41063 del 20/09/2007 Ud. (dep. 08/11/2007) Rv. 237640 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notifica nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod.proc.pen. - Difensore di fiducia - Dichiarazione "immediata" di non accettazione della notifica - Modalità.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, la "immediata" dichiarazione del difensore di fiducia all'autorità procedente di non accettare la notifica eseguita nelle forme dell'art. 157, comma ottavo bis, cod.proc.pen., deve essere contestuale al deposito della nomina fiduciaria ex art. 96 cod.proc.pen. ovvero comunicata, senza apprezzabile indugio, dopo tale deposito. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto invalida la dichiarazione di non accettazione del difensore di fiducia effettuata soltanto all'ufficiale giudiziario in sede di notifica).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)