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Sez. 3, Sentenza n. 2672 del 18/06/1996 Cc. (dep. 09/09/1996) Rv. 206387 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Concessione di due precedenti benefici - Di cui uno si riferisce a fatto che non costituisce più reato - O a condanna per reato urbanistico o edilizio estinto per sanatoria - Concedibilità della sospensione condizionale della pena (analogamente al potere spettante al giudice della cognizione) - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206387-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

Il giudice della cognizione può ugualmente concedere la sospensione condizionale della pena, nonostante l'ostacolo di due precedenti benefici, quando qualcuno di questi si riferisca a fatto che non costituisca più reato a seguito di depenalizzazione legislativa susseguente alla condanna; così come, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47, il giudice della cognizione, nel valutare i presupposti soggettivi per la sospensione condizionale della pena, non deve tener conto di condanne per reati urbanistici o edilizi di cui sia stata dichiarata l'estinzione per sanatoria dopo il passaggio ingiudicato della sentenza. Analogo potere, però, non spetta al giudice dell'esecuzione, il quale non può esercitare quel giudizio prognostico che è alla base del beneficio in parola e che presuppone per sua natura l'ampiezza di poteri istruttori che è propria del giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 32 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)