Sez. 5, Sentenza n. 19072 del 31/03/2010 Cc. (dep. 19/05/2010) Rv. 247510 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Difetto di tempestività della richiesta di restituzione in termini - Onere della prova a carico del giudice.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
Al fine della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione di una sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., la dimostrazione della tardività - e, quindi, l'eventuale momento, diverso da quello allegato dalla parte, a far data dal quale possa, in base agli atti, dirsi decorso il termine per la sua proposizione che, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare - spetta - in caso di diversa allegazione della parte - al giudice, al quale, a tal fine, è attribuito il potere di accertamento nel caso in cui sussistano dubbi al riguardo, considerato che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione della parte in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 cod. proc. pen., precedente alla novella del D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif., con L. n. 60 del 2005.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)